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Regolamento Albo Associazioni

Istituzione dell'Albo delle associazioni e degli organismi di partecipazione costituiti in forma associativa

Art. 1

  1. Il Comune, riconoscendo e favorendo le realtà associative, istituisce, anche al fine di rendere effettive le forme di partecipazione di cui all'art. 43 dello Statuto Comunale, l'albo delle Associazioni e degli Organismi di partecipazione costituiti in forma associativa.
  2. Detto albo è suddiviso nelle seguenti categorie, ciascuna relativa ad un diverso prevalente ambito di azione delle Associazioni e Organismi di partecipazione costituiti in forma associativa.
    a) cultura ed educazione permanente,
    b) sport,
    c) tempo libero e turismo,
    d) famiglia e gioventù,
    e) tutela dei beni ambientali,
    f) servizi sociali e sanità,
    g) volontariato per la collaborazione con i paesi in via di sviluppo,
    h) protezione civile,
    i) altri.

Art. 2

  1. Le richieste di prima iscrizione all'albo devono essere presentate puntualmente al Sindaco, entro il termine concesso per la richiesta di contributi ordinari indicando la categoria di riferimento e il nominativo del legale rappresentante o del suo sostituto, autorizzato ad intrattenere rapporti con l'Amministrazione Comunale.
  2. Non è necessario il rinnovo annuale dell'iscrizione che si intende riconfermata di anno in anno fino allo scioglimento delle Associazioni o degli Organismi di partecipazione costituiti in forma associativa.
  3. È comunque fatto salvo l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute successivamente al deposito degli atti richiesti per la prima iscrizione.
  4. Il vaglio del proficuo e continuativo esercizio dell'attività istituzionale relativo all'anno precedente è effettuato in sede di concessione del contributo.

Art. 3

  1. L'iscrizione all'albo ha validità ai seguenti effetti:
    a) priorità nell'assegnazione di utilizzo temporaneo delle strutture o di sedi associative;
    b) titolo alla nomina di rappresentanti in commissioni e/o gruppi di studio;
    c) titolo alla concessione di contributi ordinari e straordinari;
  2. In assenza di iscrizione la concessione di contributi straordinari è possibile solo in caso di eccezionali e giustificate ragioni.

Art. 4

  1. All'atto della prima iscrizione le associazioni devono allegare alla domanda copia autenticata dello Statuto e dell'atto costitutivo atti all'individuazione degli organismi sociali.
  2. L'eventuale mancata iscrizione deve essere motivata e comunicata per iscritto all'Associazione o agli Organismi di partecipazione costituiti in forma associativa entro 30 (trenta) giorni.
  3. Contro detto diniego può essere proposto ricorso alla Giunta Comunale, entro i successivi 30 (trenta) giorni.

Art. 5

  1. L'iscrizione all'albo è limitata alle Associazioni e Organismi di partecipazione costituiti in forma associativa aventi la sede, od istituita sezione staccata, della loro attività nel Comune di Bolzano e nella frazione di San Giacomo del Comune di Laives e siano costituiti, secondo principi di corretta amministrazione e trasparenza, da un congruo numero di soci.
  2. I finanziamenti a forme di Associazioni ed Organismi che hanno sede legale nella frazione di San Giacomo del Comune di Laives, ma che espletino attività anche nel Comune di Bolzano, sono assegnati in accordo con l'Amministrazione Comunale di Laives.

Art. 6

  1. La prima iscrizione è consentita solo alle Associazioni e Organismi di partecipazione costituiti in forma associativa che possono dimostrare con documentata relazione scritta di aver svolto attività almeno per tutto l'anno precedente. L'albo è pubblico ed è aggiornato ogni 6 mesi.
  2. Detta iscrizione è riservata solo alle Associazioni e agli Organismi di partecipazione costituiti in forma associativa aventi quale oggetto sociale il raggiungimento di scopi meritevoli dal punto di vista dell'aggregazione sociale e dello sviluppo culturale, sportivo ed ambientale della comunità e senza scopo di lucro, ed è subordinata alle seguenti condizioni:
    a) lo statuto deve assicurare l'effettiva partecipazione e democraticità dell'attività ed il sistema elettivo degli organi;
    b) i soci devono concorrere alla vita sociale con collaborazioni personali volontarie e con adeguate forme di autofinanziamento.
  3. L'iscrizione all'albo è disposta dalla Giunta comunale, sentita la commissione consiliare competente.
  4. L'associazione, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, è tenuta a fornire tutta la documentazione d'interesse.
  5. I responsabili dell'Albo e del suo aggiornamento sono i direttori delle Ripartizioni interessate sotto il coordinamento del Segretario Generale che designa anche il responsabile ai fini dell'art. 22 della legge 412 del 30.12.1991.
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