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Regolamento sulla rateazione di crediti dell'Amministrazione comunale

Art. 1 - Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento disciplina la concessione della rateazione dei debiti di natura extratributaria.
  2. Per il pagamento rateale di sanzioni amministrative continuano a trovare applicazione gli artt. n. 26 della Legge 24/11/1981, n. 689, e n. 5 della Legge provinciale 7 gennaio 1977 n. 9, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - Organi, domande e garanzie

  1. La domanda di rateazione va presentata all'ufficio che tratta la pratica. Nella domanda il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere l'importo dovuto in unica soluzione ed indicare i relativi motivi, allegando eventuale idonea documentazione.
  2. L'ufficio, una volta ricevuta la domanda, potrà chiedere al richiedente, se necessaria, ulteriore documentazione da prodursi a giustificazione della stessa e verifica se la mancata concessione del beneficio della rateazione possa compromettere obiettivamente la possibilità di realizzo del credito, con conseguente danno per l'amministrazione comunale.
  3. Sulle domande per debiti fino a 30 milioni di lire (Euro 15.493,70) decide il direttore di ripartizione preposto all'ufficio titolare del procedimento.
  4. Sulle domande per debiti oltre i 30 milioni (Euro 15.493,70) decide la Giunta comunale e comunque subordinatamente alla prestazione di idonea garanzia.
  5. La rateazione è concessa di norma fino a 12 mesi.
  6. Fino ad evasione dell'istanza di rateazione la riscossione è sospesa, salvi gli interessi legali maturati dalla data di scadenza del pagamento

Art. 3 - Sospensione e dilazione del pagamento

  1. Gli organi competenti a decidere sulla domanda, determinano in quante rate dilazionare la restituzione del debito e l'ammontare delle stesse.
  2. L'importo delle singole rate è maggiorato degli interessi maturati sul capitale, calcolati nella misura del tasso legale vigente. Le singole rate mensili scadono l'ultimo giorno del mese.
  3. Su richiesta del debitore può essere concessa la sospensione della riscossione per un massimo di 6 mesi e , successivamente, la ripartizione del pagamento è stato sospeso si applica l'interesse legale stabilito dal Decreto Ministeriale del Tesoro.
  4. L'agevolazione è revocata qualora vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, ovvero sopravvenga fondato pericolo per il recupero del credito.

Art. 4 - Sanzioni

  1. Il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, comporta la decadenza dal beneficio e l'immediata escussione delle garanzie prestate.
  2. Nel caso di cui al primo comma gli interessi di mora sul debito residuo sono calcolati a partire dalla data di insorgenza del debito stesso nella misura del doppio del tasso legale di interesse.
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