Carta di soggiorno
Leggi e regolamenti di riferimento: D.Lgs. 286/1998, art. 9
La carta di soggiorno è il titolo di soggiorno rilasciato a tempo indeterminato e senza motivo specifico di permanenza.
Essa costituisce anche documento d'identificazione personale.
Chi la può richiedere?
- straniero regolarmente soggiornante in Italia da almeno 6 anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi; deve avere un reddito sufficiente per mantenere sé e i familiari a carico;
- straniero coniuge, figlio minore o genitore a carico o conviventi
di un cittadino italiano o UE residente in Italia; - stranieri ricongiunti con familiari, cittadini italiani o UE residenti
in Italia o con uno straniero già titolare della carta di soggiorno; - minore che al compimento del 14° anno è iscritto nella carta di soggiorno del genitore o dello straniero a cui è legalmente affidato. (art. 31 co.2, D.Lgs. 286/1998).
Documentazione richiesta per il rilascio
- domanda contenente le proprie generalità;
- documentare i posti in cui ha soggiornato negli ultimi 5 anni;
- il luogo di residenza;
- comprovare il reddito (MOD. unico -101- assegno sociale);
- copia del passaporto o documento equipollente o del documento
d'identificazione rilasciata dalla competente autorità italiana; - certificato del casellario giudiziario e carichi pendenti;
- stato di famiglia (vedere l'autocertificazione) nel caso in cui venga richiesta anche per i familiari, indicando in tal caso l'eventuale reddito del coniuge e la disponibilità di un alloggio adeguato (ex art. 29 T.U.).
Rifiuto
La carta di soggiorno non viene rilasciata nei casi di rinvio a giudizio
o sentenza di condanna (anche non definitiva) per uno dei delitti indicati nell'art. 380 c.p.p. e 381 c.p.p. salvi gli effetti della riabilitazione (art.9 co.3 D.Lgs. 286/1998).
Revoca
(art. 15 e 16 D.Lgs. 286/1998)
La dispone il Questore nell'ipotesi di emanazione di una sentenza di condanna (anche non definitiva) art. 380 e 381 c.p.p.
Vantaggi derivanti dalla carta di soggiorno
(art. 9 co.1, D.Lgs. 286/1998)
I vantaggi sono i seguenti:
- permette di entrare nel territorio dello Stato in esenzione di visto;
- svolgere qualsiasi attività lecita (salvo quelle riservate solo ai cittadini italiani);
- accedere ai servizi e alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione (revisione della costituzione per il diritto di voto alle elezioni amministrative comunali - elettorato attivo e passivo- prestazioni sociali);
- rendere permanente il proprio soggiorno e quello dei propri familiari in Italia;
- divieto di espulsione se non nei casi indicati dall'art. 9 co. 5 D.Lgs. 286/1998 per gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale o di appartenere a categorie di soggetti sospetti di vivere con attività delittuose di tipo mafioso.
