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Vendite straordinarie
Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni realmente favorevoli di acquisto dei propri prodotti.
Le vendite straordinarie di liquidazione possono essere effettuate solo quando il richiedente dimostri di dover vendere le proprie merci in conseguenza di una delle seguenti circostanze:
- cessione, chiusura e trasferimento dell'azienda o di una sua succursale;
- ristrutturazione dell'azienda (spesa minima di Euro 7.500,00) che comporti la chiusura dell'esercizio per almeno due settimane;
- gravi calamità che hanno colpito l'azienda;
- giubileo aziendale ogni venticinquesimo anno.
Le comunicazioni per la vendita straordinaria di liquidazione devono essere presentate al Comune competente per territorio prima della data d'inizio della vendita e devono riportare:
- l'indirizzo dell'esercizio di vendita;
- la data di inizio e del termina della vendita (per n massimo di 30 giorni);
- le merci poste in vendita distinte per settori merceologici, con l'indicazione della quantità nonchè il prezzo praticato prima della vendita straordinaria e la misura dei ribassi.
Sono considerate vendite di fine stagione quelle forme di
vendita durante le quali si mettono in vendita esclusivamente
prodotti di carattere stagionale e si possono effettuare solamente
in due periodi dell'anno, che sono determinati, per settori
merceologici e per zone, dalla Camera di Commercio.
Le comunicazioni per la vendita promozionale devono essere
presentate al Comune competente per territorio prima della data
d'inizio della vendita, indicando la quantità nonchè
la durata della manifestazione .
Tali vendite non possono essere effettuate nei 20 giorni antecedenti le vendite di fine stagione.
Qualsiasi forma di pubblicizzazione è consentita, per le vendite di liquidazione e promozionali, a partire dal secondo giorno feriale antecedente l'inizio della singola vendita e per le vendite di fine stagione, a partire dal giorno di inizio delle stesse. È in tutti i casi ammesso l'allestimento del punto vendita, comprese le vetrine, anche con cartellini riportanti i prezzi, a partire dal secondo giorno feriale antecedente l'inizio della singola vendita. All'interno del punto vendita e nelle vetrine deve essere esposto un cartello bilingue ben leggibile riportante la data di inizio effettivo della vendita straordinaria (art. 15, comma 5, del D.P.G.P. 30.10.2000 n. 39).
Per maggiori informazioni e/o per ricevere i moduli:
Dove rivolgersi | Comune di Bolzano Ufficio Attività Economiche e Concessioni Palazzo Schgraffer - piazza Walther 1 - 1° piano |
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Referente/i | Karin Amort (stanza 106) - Tel. 0471 997 552 Paola Beccati (stanza 106) - Tel. 0471 997 346 Evelyn Ausserer (stanza 106) - Tel. 0471 997 313 |
PEO | |
PEC | |
Orario | lun, mer, ven: 9.00-12.00 mar: 8.30-13.00 giovedì del cittadino: 8.30-13.00 e 14.00-17.30 |
Ripartizione | 8. Ripartizione Patrimonio ed Attività Economiche |