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Canone patrimoniale per loccupazione di suolo pubblico con concessione e per loccupazione di suolo pubblico nei mercati
La tariffa base è aggiornata annualmente sulla base
dell'intervenuto aumento dell'ISTAT con decorrenza 1° gennaio
di ogni anno.
Particolare attenzione va rivolta alle situazioni (irregolari) che
per legge si caratterizzano per la severità e per la
consistente misura delle penali e delle sanzioni pecuniarie, che
nel complesso possono arrivare a raddoppiare il canone non
pagato.
OGGETTO DEL CANONE
Sono soggette al pagamento del canone di concessione le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, su aree e relativi spazi sovra- e sottostanti, appartenenti al Comune, al patrimonio indisponibile, gravate da servitù demaniali ai sensi dell'art. 825 c.c. o su aree private su cui insiste un pubblico passaggio ancorchè non intavolato. effettuate anche con manufatti di qualunque genere compresi i cavi, le condutture e gli impianti.
Il canone non è applicabile per le
occupazioni con balconi, verande, bow - windows e simili infissi a
carattere stabile nonché per le tende solari poste a
copertura dei balconi.
Non è altresì applicabile, ma comunque soggetto a
concessione, nelle seguenti tipologie di occupazioni:
- le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
- occupazioni effettuate con tabelle indicative nelle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto nonché con le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità e con le aste delle bandiere istituzionali;
- le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto di linea in concessione;
- le occupazioni con passi carrabili;
- le occupazioni con innesti, allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi salvo quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento COSAP;
- le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico e privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- le occupazioni inferiori a dieci metri quadrati, inerenti a manifestazioni o iniziative a carattere politico, o sociale;
- le occupazioni effettuate con fioriere.
TARIFFE
Sono riportate negli allegati del link sottostante
TERMINE
Per le concessioni permanenti il rinnovo deve
avvenire 2 mesi prima della scadenza, mentre per
le concessione temporanee 15 giorni prima della
scadenza.
La scadenza annuale delle concessioni permanenti avviene a
decorrenza di concessione.
PAGAMENTO
- Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato, con le modalità stabilite nell'atto di concessione, mediante versamento diretto (Cassa Economale in vicolo Gumer 7 - piano terra, oppure con bonifico sul c/c della Tesoreria del Comune (vedasi link più sotto) . Per il pagamento delle concessioni di competenza dell'Ufficio Attività Economiche e Concessioni nella causale bisogna segnare il seguente motivo: COSAP Attività Economiche e Concessioni, cdc 509, cap 10.500, Art.4.
- Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.
- Per importi superiori a Euro 4.000 annue può essere concesso il pagamento del canone dovuto in rate mensili di uguale importo, maggiorate di interessi legali.
- Il canone non è dovuto e neppure è rimborsabile se non supera l'importo di Euro 10,33.-.
MODALITÀ E TERMINI PER RICORRERE
È ammesso nel termine di 60 giorni dalla data di esecutività ricorso alla sezione Autonoma del Tribunale Regionale di Bolzano.
DOVE RIVOLGERSI
INFO |
Per il rilascio di concessioni temporanee e permanenti per attrazioni, spettacoli viaggianti, mestieri girovaghi (circhi, luna park, giostre, ecc), mercati, fiere, banchi, banchetti su suolo pubblico, tavolini, pedane, : Ufficio Attività
Economiche e Concessioni |
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Info |
Per Ufficio
Mobilità |
Orario | lun, mer, ven: 9.00-12.00 mar: 8.30-13.00 giovedì del cittadino: 8.30-13.00 e 14.00-17.30 |