Cos'è
I coniugi possono concludere direttamente innanzi all’Ufficiale dello stato civile un accordo di separazione, di divorzio (scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile o cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito cattolico o acattolico) o di modifica di precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
Attenzione!
È possibile chiedere il divorzio:
- dopo 6 mesi in caso di separazione consensuale;
- dopo 1 anno anno in caso di separazione giudiziale.