Cos'è
L’imposta comunale di soggiorno è dovuta a partire dal 1 gennaio 2014 per ogni persona e per ogni notte di soggiorno dai soggetti che pernottano negli esercizi ricettivi situati nel territorio della Provincia di Bolzano.
I seguenti esercizi ricettivi sono tenuti a riscuotere e a riversare al Comune di Bolzano le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno:
a) le strutture ricettive a carattere alberghiero: garni, pensioni, alberghi, motels, villaggi-albergo, residence (articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58);
b) le strutture ricettive a carattere extralberghiero: rifugi-albergo, campeggi, villaggi turistici, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, gli ostelli per la gioventù, le aree di sosta per autocaravan e gli alberghi diffusi (articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58);
c) le camere e gli appartamenti di cui alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12;
d) gli agriturismi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7.
e) le strutture che offrono alloggio ai sensi della legge provinciale del 7 novembre 1983, n. 41.
Con decorrenza 1.1.2018 l'imposta comunale di soggiorno è determinata per ogni pernottamento nella misura di:
a) euro 1,60 per gli esercizi ricettivi di cui all'articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, con la classificazione di quattro stelle, quattro stelle "superior" e cinque stelle;
b) euro 1,20 per gli esercizi ricettivi di cui all'articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, con la classificazione di tre stelle e tre stelle "superior";
c) euro 0,85 per tutti gli altri esercizi ricettivi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9.
Con decorrenza dal 1.1.2024 l’imposta comunale di soggiorno è determinata per ogni pernottamento nella seguente misura:
a) euro 2,70 per gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, classificati a quattro stelle, quattro stelle “superior” e cinque stelle;
b) euro 2,20 per gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, classificati a tre stelle e tre stelle “superior”, per gli esercizi ricettivi di cui alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12 con la classificazione di cinque soli, per gli esercizi ricettivi di cui alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7 con la classificazione di cinque fiori e per gli esercizi ricettivi di cui al comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, con la classificazione di cinque stelle;
c) euro 1,70 per tutti gli altri esercizi ricettivi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9.
Sono tenuti a pagare l'imposta i soggetti che pernottano negli esercizi ricettivi ubicati nel Comune di Bolzano.
Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
a) i minori fino al compimento del 14° anno di età;
b) il personale che pernotta nell'esercizio presso cui presta servizio;
c) le persone che pernottano in esercizi ricettivi a seguito di eventi naturali calamitosi;
d) le persone che frequentano tirocini obbligatori di istituti di formazione pubblici della Provincia o partecipano a progetti didattici degli stessi;
e) le persone che risiedono nel comune e soggiornano temporaneamente in un esercizio a causa di problemi abitativi.
f) Minorenni fino al raggiungimento del 18° anno di età, purché partecipanti a gruppi scolastici e giovanili organizzati, composti da almeno dieci persone compresi gli accompagnatori.
L'applicazione delle esenzioni di cui alle precedenti lettere a) d) e) f) è subordinata alla consegna da parte del soggetto passivo al sostituto d'imposta di apposita documentazione a.s. dell’articolo 5 del Regolamento per l’istituzione e applicazione dell’imposta comunale di soggiorno.