Guida all'ICI
Guida al pagamento
Pertinenze
L'art. 4 bis del Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. prevede l'estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali
Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di
imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti
dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritti in
catasto , gli immobili qualificabili come pertinenze.
Sono ricomprese tra le pertinenze le unità immobiliari
classificate o classificabili nelle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in
modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad
abitazione principale delle persone fisiche.
L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare
di diritto reale di godimento, anche se in quota parte,
dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia il proprietario
o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte,
della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente
asservita alla predetta abitazione.
Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze
continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate,
a ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del
30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di
esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso
decreto legislativo.
Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per
l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto,
l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di
detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte
dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede
di tassazione dell'abitazione principale.
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