Guida all'ICI
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Vincoli di parentela tratti dal Codice Civile
LIBRO PRIMO - TITOLO V
Della parentela e dell'affinità
Art. 74
Parentela
La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da
uno stesso capo stipite.
Art. 75 Linee di
parentela
Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una
discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo
uno stipite comune, non discendano una dall'altra.
Art. 76 Computo dei
gradi
Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le
generazioni, escluso lo stipite.
Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni,
salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo
discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo
stipite.
Art. 77 Limite di
parentela
La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il
sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente
determinati.
Art. 78
Affinità
L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti
dell'altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è
parente d'uno dei coniugi, egli è affine all'altro
coniuge.
L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del
coniuge da cui deriva, salvo per alcuni effetti specialmente
determinati.
Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti
di cui all'art. 87, n. 4.
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