Guida all'ICI
Guida al pagamento
Promemoria sulla legge 9 dicembre 1998 n. 431
La nuova disciplina sulle locazioni degli immobili abitativi, legge 431 del 9 dicembre 1998, ha introdotto due tipi di stipulazione e rinnovo dei contratti d'affitto:
- il contratto a canone libero;
- il contratto a canone concordato.
Contratti a canone libero
In questo caso, le parti possono stipulare contratti di locazione
con durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i
contratti vengono rinnovati per altri quattro anni, fatti salvi i
casi previsti dalla legge.
L'entità del canone è definita autonomamente dalle
parti.
Contratti a canone concordato (art. 2 comma
3)
Le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il
valore del canone, la durata del contratto e altre condizioni
contrattuali, sulla base di quanto stabilito in appositi accordi
definiti in sede locale fra le organizzazioni della
proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori
maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di
contratti tipo.
Questi contratti non possono avere durata inferiore ai tre anni (a
meno che non siano contratti di natura "transitoria"), scaduti i
quali, ove le parti non concordino sul loro rinnovo, il contratto
è prorogato di diritto per due anni.
Note
La stipula di contratti di locazione a canone concordato dà
diritto ad agevolazioni fiscali sia per i conduttori sia per i
proprietari; per questi ultimi sono previste anche agevolazioni
riferite all'ICI.
Le agevolazioni ICI si applicano anche ai contratti di
locazione per studenti universitari stipulati ai sensi della legge
431/98
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