Stazioni radio base

Il Comune di Bolzano ha elaborato una "Disciplina della localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione" che con l'Allegato 4 integra il Regolamento Edilizio Comunale vigente.

Cos'è

La disciplina (Allegato 4 del Regolamento edilizio) riguarda la localizzazione, l'installazione, la riconfigurazione radioelettrica con aumento del campo elettromagnetico generato, la modifica ed il controllo delle infrastrutture di telecomunicazione di cui alla vigente normativa provinciale in materia.

Tali tecnologie di comunicazione e trasmissione dati andranno, infatti, a svilupparsi notevolmente nei prossimi anni ed è per questo che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno che l'impatto sull'ambiente, sul paesaggio e sulla popolazione venga contenuto il più possibile.

Nel Regolamento sono state individuate tre zone:

  • Zone sensibili
  • Zone di installazione condizionata
  • Zone di preferenza

Sono considerate Zone sensibili quelle in cui si trovano fabbricati ed impianti di qualsiasi genere che ospitano persone da assoggettarsi, per la loro condizione, a particolare tutela della salute, tenendo in considerazione il tempo di esposizione, tutelando i luoghi con prolungata permanenza (ospedali, asili nido, scuole di ogni ordine, grado e tipo, case di riposo, istituti di degenza, simili e/o convenzionati, carceri), escludendo i siti che non possono essere considerati ad elevata intensità d'uso.
Nel raggio di 75 metri dal palo su cui sono installati gli impianti non devono essere compresi, anche solo parzialmente, immobili definiti siti sensibili.

Sono Zone di installazione condizionata quelle in cui si trovano immobili e annesse pertinenze esterne, di particolare pregio architettonico, artistico, ensemble e documentario di cui alla normativa vigente in materia e le aree sottoposte a vincolo paesaggistico.
La realizzazione degli impianti nelle zone di installazione condizionata è ammessa nei casi in cui il gestore dimostri che la copertura radioelettrica del territorio non risulti realizzabile attraverso l'installazione del singolo impianto in una zona di preferenza.
Ai fini della minimizzazione delle emissioni, il posizionamento dovrà essere valutato dall'Amministrazione Comunale in accordo con il competente ufficio dell'Agenzia Provinciale per l'Ambiente.

Le Zone di preferenza sono le aree produttive e le aree a bassa o nulla densità abitativa.

Accedere al servizio

Procedura di autorizzazione ordinaria
  • L'installazione di infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti e le loro modifiche di cui all'art. 10 del D.P.P. 13.11.2013, n. 36 sono soggette ad autorizzazione del Comune, rilasciata previo parere della Commissione Comunale per il territorio e il Paesaggio e previo parere dell'Agenzia Provinciale per l'ambiente, che comprende anche i pareri e le autorizzazioni delle ripartizioni provinciali comunque competenti.
  1. Presentazione della domanda di autorizzazione tramite PEC all'indirizzo 5.1.0@pec.bolzano.bozen.it, e per conoscenza all'Unità di coordinamento presso il Laboratorio Analisi aria e radioprotezione dell'Agenzia Provinciale per l'Ambiente, utilizzando il modulo "Allegato A" corredato dalla documentazione come indicato dal D.P.P. 13.11.2013, n. 36 e, ad integrazione, quella prevista dall'Allegato 4 al Regolamento Edilizio Comunale.
  2. Verifica da parte dei Tecnici Esame Progetti della conformità del progetto presentato alla normativa urbanistica ed edilizia vigente.
  3. Esame da parte della Commissione Comunale per il territorio e il Paesaggio.
  4. La determinazione del comune sulla domanda deve essere notificata al richiedente non oltre 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal Comune o dall'Agenzia Provinciale per l'ambiente. Scaduto tale termine senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego o il parere negativo dell'Agenzia provinciale per l'ambiente, la domanda si intende accolta.
  5. Rilascio dell'Autorizzazione.
Termini e prescrizioni
  • Inizio lavori: L'autorizzazione decade se l'impianto non è realizzato entro 1 anno dalla ricezione dell'autorizzazione o dalla formazione del silenzio-assenso.
Procedura di autorizzazione semplificata
  • Gli interventi, le installazioni e le riconfigurazioni di cui all'art. 11, comma 2 del D.P.P. 13.11.2013, n. 36 sono soggetti a Denuncia di inizio attività (D.I.A.)
  1. Presentazione della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) tramite PEC all'indirizzo 5.1.0@pec.bolzano.bozen.it, e per conoscenza all'Unità di coordinamento presso il Laboratorio Analisi aria e radioprotezione dell'Agenzia Provinciale per l'Ambiente, utilizzando il modulo "Allegato B" corredato dalla documentazione come indicato dal D.P.P. 13.11.2013, n. 36 e, ad integrazione, quella prevista dall'Allegato 4 al Regolamento Edilizio Comunale.
  2. Verifica da parte dei Tecnici Esame Progetti della conformità del progetto presentato alla normativa urbanistica ed edilizia vigente.
  3. Se nei 60 giorni dal deposito della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) il dichiarante non riceve alcuna comunicazione dal Comune, può iniziare i lavori.
Termini e prescrizioni
  • Inizio lavori: può avere luogo solo 60 giorni dopo l'avvenuta presentazione della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) e fatto salvo che, nel corso dei 60 giorni, non venga notificato un provvedimento di Divieto di inizio attività rilasciato dal Sindaco o un parere negativo dell'Agenzia Provinciale per l'ambiente.
  • La Denuncia di inizio attività decade se l'impianto non viene realizzato entro 1 anno dalla data di scadenza del termine di 60 giorni.
Aggiornamento tecnologico
  • Per gli interventi di aggiornamento tecnologico è sufficiente inoltrare una comunicazione.
    Ai sensi dell'art. 10, comma 4 dell'Allegato 4 al Regolamento Edilizio Comunale sono escluse dalla presentazione della domanda di autorizzazione le modifiche e/o riconfigurazioni radioelettriche degli impianti già provvisti di titolo autorizzativo aventi caratteristiche di manutenzione o di sostituzione di parti di impianto che implichino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

    Condizioni imprescindibili:
    - Le antenne non potranno essere sostituite.
    - I parametri radioelettrici come potenza, frequenza, tilt meccanici ed elettrici e orientamenti non potranno essere cambiati.
    - Non potranno essere implementati nuovi sistemi in bande trasmissive diverse dalle attuali.
    - Le infrastrutture esistenti non potranno essere sopraelevate.
    - Possibilità di sostituzione degli apparati trasmissivi (cambio marca e modello).
    - Possibilità di posizionamento di RRU (radio remote unit) in prossimità delle antenne.

  1. Inoltro di Comunicazione di aggiornamento tecnologico tramite PEC all'indirizzo 5.1.0@pec.bolzano.bozen.it, e per conoscenza all'Unità di coordinamento presso il Laboratorio Analisi aria e radioprotezione dell'Agenzia Provinciale per l'Ambiente, corredata dalla seguente documentazione:
    - Elaborati grafici con la verifica delle dimensioni degli apparati di cui all'art. 11, comma 2, lettera b) D.P.P. 13.11.2013, n. 36.
    - Autorizzazione del proprietario (contratto di locazione completo di data e n. di registrazione o documento equivalente nel quale è contemplata la possibilità di eseguire senza ulteriore autorizzazione i suddetti interventi o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).
    - Per interventi su edifici soggetti a vincoli particolari deve essere prima verificata la fattibilità.
  2. Verifica da parte dei Tecnici Esame Progetti della conformità della comunicazione alle disposizioni stabilite per la semplificazione delle procedure che riguardano la manutenzione ordinaria. 
  3. Comunicazione da parte del Comune solo in caso di superamento dei limiti prescritti o di documentazione incompleta.
  • Inizio lavori: può avere luogo il giorno seguente al deposito.
  • Per interventi su proprietà comunali o provinciali l'inizio lavori potrà avere luogo esclusivamente dopo parere favorevole dei rispettivi Uffici Patrimonio.

Cosa serve

Documentazione da presentare
Attenzione!

Utilizzare solo moduli aggiornati. Le versioni precedenti non verranno accettate.

Modulistica

Costi e vincoli

  • Imposta di bollo per il rilascio dell'Autorizzazione - Procedura di Autorizzazione ordinaria Art. 10, D.P.P. 13.11.2013, n. 36.

Ulteriori informazioni

Modalità presentazione pratiche edilizie digitali - L.P. 11.08.1997, n. 13 online

Consegna pratiche edilizie relativa a procedimenti presentati prima del 01.07.2020

Ulteriori dettagli

Ultima modifica:Lunedì, 18 Dicembre 2023