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Schede dei procedimenti amministrativi

Con decreto 7/S/2015 il Sindaco ha approvato, ai sensi dell’art. 1, comma 5 del regolamento del procedimento amministrativo e della disciplina del diritto di accesso, le schede dei procedimenti amministrativi del Comune di Bolzano.

Le schede contengono le seguenti informazioni:

  • Denominazione del procedimento
  • Nominativo del responsabile del procedimento
  • Descrizione del procedimento
  • Normativa di riferimento
  • Modalità di avvio del procedimento (d'ufficio, su istanza di parte, DIA, SCIA)
  • Tipo di comunicazione di avvio del procedimento
  • Subprocedimenti (eventuali)
  • Modalità di intervento dell'interessato nel procedimento
  • Preavviso di rigetto e termini assegnati all'interessato (eventuali)
  • Termine per la conclusione del procedimento
  • Fonte normativa del termine del procedimento
  • Organo competente all'adozione del provvedimento finale
  • Standard di qualità indennizzabili e non, e link alla Carta servizi (eventuali)
  • Modulistica e link alla modulistica (eventuali)
  • Tipo di dati personali trattati (eventuali)
  • Informativa sul trattamenti dei dati personali e link all'informativa (eventuali)
  • Rilevanza SUAP (eventuale)

Tutti i procedimenti: vedi allegato più sotto.

L'indicazione della struttura organizzativa competente con indirizzo, recapito telefonico e casella di posta elettronica istituzionale, è reperibili in questa pagina:

L'organigramma è reperibile qui.

Il potere sostitutivo è regolato dalle seguenti disposizioni:

L'art. 35 del Regolamento organico e di Organizzazione stabilisce:

- Sostituzione temporanea -

1. Per ogni posizione dirigenziale la Giun­ta comunale, su proposta del Sindaco e sentito il titolare, può nominare, secondo criteri che privilegiano la competenza nel­lo specifico settore, un sostituto che ne fa le veci in caso di assenza o impedimento e che esercita la reggenza in caso di va­canza della posizione dirigenziale e fino alla copertura ordinaria della stessa. Tale sostituto viene scelto per il direttore di ri­partizione tra i direttori di ufficio della medesima ripartizione, in possesso di un diploma di laurea conseguito in un corso almeno quadriennale, e per il direttore di ufficio tra i dipendenti del medesimo uffi­cio iscritti nell'albo unico di cui al prece­dente art. 29.

2. Laddove non sia stato nominato il so­stituto ai sensi del comma 1, le funzioni sono esercitate dal diretto superiore.

3. I direttori di ripartizione privi di sosti­tuto sono sostituiti dal Segretario gene­rale o dal Direttore generale, secondo le determinazioni del Sindaco.

[...]

Link al Regolamento Organico e di Organizzazione

Decreto del Sindaco n. 15/S del 18.11.2011 che attribuisce in caso di assenza dei Direttori di Ripartizione le funzioni di "diretto superiore" al Segretario Generale e rispettivamente al Direttore Generale, file qui sotto.

Allegati:

  • Elenco procedimenti (File pdf, 14.047 Kilobyte)
  • Decreto sindacale n. 15/S del 18.11.2011Attribuzione delle funzioni di "diretto superiore" dei Direttori di Ripartizione e di sostituzione in caso di assenza di quelli privi di sostituto al Segretario generale rispettivamente al Direttore Generale. (File pdf, 91 Kilobyte)
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