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Accesso civico semplice (o accesso civico) e accesso civico generalizzato (o accesso generalizzato)

Accesso Civico (Apri l'immagine , 10 Kilobyte, 202 per 239 pixel)

 

L'accesso civico semplice è il diritto di ogni cittadino/a di richiedere la pubblicazione dei documenti, delle informazioni o dei dati non presenti sul sito web del Comune di Bolzano, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione sul sito sezione "Amministrazione trasparente" nei casi in cui l'obbligo non sia adempiuto.

L'accesso civico generalizzato è invece il diritto di chiunque di accedere ai documenti detenuti dall'Amministrazione comunale di Bolzano, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

L'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato.

  • Le istanze possano essere formulate da chiunque, quindi non sono soggette ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione dei richiedenti, né devono essere motivate. Non sono tuttavia ammesse richieste di accesso generalizzato totalmente generiche, è infatti necessario che sussistano gli elementi minimi perché i documenti siano individuabili.
  • L'accesso è possibile nei confronti di tutti (ed esclusivamente) i documenti detenuti dal Comune, anche quelli non soggetti a pubblicazione obbligatoria.

Limiti all'accesso civico generalizzato (art. 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013)

Si configurano quando lo stesso comporti un pregiudizio concreto alla seguente elencazione tassativa:

  • la sicurezza e l'ordine pubblico;
  • la sicurezza nazionale;
  • la difesa e le questioni militari;
  • le relazioni internazionali;
  • la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
  • la conduzione di indagini su reati ed il loro perseguimento;
  • il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso civico generalizzato, può inoltre essere rifiutato per salvaguardare i seguenti interessi privati:

  • la protezione dei dati personali, in conformità alla disciplina legislativa in materia - ove sia possibile oscurare i dati personali è necessario farlo, in considerazione del principio della "tutela preferenziale dell'interesse del richiedente l'accesso";
  • la libertà e la segretezza della corrispondenza;
  • gli interessi economici e commerciali di una persona fisica e giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore ed i segreti commerciali.

Fonti normative

  • Art. 1 comma 1, lettera a) L.R. n. 10/2014 così come modificata dall'art. 1 comma 1 lettera b) punto 1.2 legge regionale n. 16/2016
  • Art. 5 commi 1 e 2 del d.lgs n. 33/2013

Informativa dati

Allegati:

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