Vademecum direttore / istruttore di tiro
Al rilascio dell'apposita licenza di direttore ed/o istruttore di tiro ex art. 31 della Legge 18 aprile 1975, nr. 110, attualmente provvedono le Amministrazioni Comunali alle quali è stata trasferita tale competenza, ai sensi dell'art. 163 del Decreto Legislativo 112/98 ed alla luce del D.P.R. 28 maggio 2001, nr. 311 "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.L.P.S."
I requisiti per svolgere l'attività di direttore e/o istruttore di tiro sono:
- i requisiti morali di cui all'art. 11 e 43 del T.U.L.P:S., approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773, all'art. 9 della legge 18/04/1975, n. 110 all'art. 10 della legge 31/05/1975 s.m. e all'art. 67 del D. Lgs 06/09/2011, n. 159 (antimafia);
- la capacità tecnica di cui all'art. 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e s.m.;
- idoneità all'uso delle armi
A seguito delle modifiche intervenute al T.U.L.P.S. (L. 4 aprile
2012, n. 35) l'autorizzazione ha validità
triennale e deve quindi essere rinnovata
presentando la domanda di rinnovo prima della data di
scadenza.
Dove rivolgersi | Comune di Bolzano Ufficio Attività Economiche e Concessioni Palazzo Schgraffer - piazza Walther 1 - 1° piano |
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PEO | |
PEC |
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