Cos'è
Chiunque intenda allestire stand di vendita temporanea in occasione di manifestazioni, fiere, sagre, feste, eventi ecc. deve richiedere la necessaria autorizzazione di vendita.
La legge sul commercio prevede diverse modalità di autorizzazione a seconda della categoria del venditore:
- Artigiani, commercianti, contadini titolari di partita Iva devono presentare una SCIA esclusivamente in via telematica tramite il portale SUAP (vedi istruzioni sotto)
Se l’evento si svolge su suolo pubblico va richiesta anche la concessione di occupazione suolo pubblico e vanno pagati gli oneri previsti dal Cup - Canone unico patrimoniale (ex Cosap) in base alla durata dell’evento e ai metri quadrati occupati. L’importo dovuto sarà comunicato dall’Ufficio prima dell’invio della concessione.
- Associazioni, hobbisti (senza partita Iva) devono presentare istanza tramite PEC usando la modulistica sottoindicata.
- Associazioni del terzo settore iscritte al RUNTS sono automaticamente autorizzate alla vendita e quindi non devono richiedere alcuna autorizzazione né presentare una Scia. Se la vendita si svolge su suolo pubblico va richiesta però la concessione di occupazione di suolo pubblico e vanno pagati gli oneri previsti dal Cup - Canone unico patrimoniale (ex Cosap) in base alla durata dell’evento e ai metri quadrati occupati. L’importo dovuto sarà comunicato dall’Ufficio e dovrà essere pagato prima dell’invio della concessione.
Per tutte le categorie l’attività di vendita temporanea può essere esercitata solo durante il periodo in cui si svolge effettivamente l’evento (non può quindi avere una durata superiore a quella della manifestazione).