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Vademecum Pubblici Esercizi
Le informazioni di base per orientarsi in questo settore
1. TIPOLOGIE
A. Esercizi di somministrazione
di cibi e bevande
B. Esercizi ricettivi a carattere alberghiero
C. Esercizi ricettivi a carattere extralberghiero
A. Esercizi di somministrazione di cibi e bevande
-
Esercizi di commercio al dettaglio di bottiglieria:
sono autorizzati a somministrare al pubblico, per la degustazione, le bevande proposte in vendita senza l'iscrizione al registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi e senza licenza.
L'orario di esercizio è quello previsto per i negozi -
Bar, caffè, osterie, pub, birrerie, enoteche e simili:
sono esercizi per la somministrazione al pubblico e per la vendita per asporto di bevande analcooliche, alcooliche e superalcooliche, di gelati, toast, panini, paste, dolciumi, tranci di pizza pronti e prodotti analoghi -
Ristori, trattorie, ristoranti, grill, pizzerie, rosticcerie, bistro e simili:
sono esercizi per la somministrazione al pubblico e per la vendita per asporto di pasti e di bevande analcooliche, alcooliche e superalcooliche -
Spacci interni:
sono esercizi per la somministrazione di pasti e di bevande agli associati ed ai loro familiari di circoli o di associazioni operanti senza scopo di lucro -
Mense aziendali:
sono esercizi per la somministrazione di pasti e di bevande al personale dipendente delle aziende stesse.
B. Esercizi ricettivi a carattere alberghiero
- Garnì: esercizi aperti al pubblico che forniscono alloggio, la prima colazione e bevande in almeno sette camere ubicate in uno o più stabili
- Pensioni: esercizi aperti al pubblico che forniscono alloggio, la prima colazione, almeno un pasto principale, bevande in almeno sette camere ubicate in uno o più stabili
- Alberghi: esercizi aperti al pubblico che forniscono alloggio e ristorazione in almeno sette camere ubicate in uno o più stabili; forniscono il servizio di ristorazione anche ai non alloggiati
- Motels: esercizi aperti al pubblico che forniscono alloggio e ristorazione in almeno sette camere ubicate in uno o più stabili nonché servizi di autorimessa, assistenza e riparazione e rifornimento carburanti per le autovetture
- Villaggi albergo: esercizi aperti al pubblico che forniscono servizi centralizzati agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili all'interno di un'unica area recintata e attrezzata per il soggiorno e lo svago
- Residence: esercizi aperti al pubblico che forniscono alloggio ed eventualmente servizi accessori in almeno cinque unità abitative arredate.
C. Esercizi ricettivi a carattere extralberghiero
- Rifugi albergo: esercizi ubicati in alta montagna
- Campeggi: esercizi ricettivi attrezzati con almeno venti piazzole, su aree recintate per la sosta e per il soggiorno di turisti
- Villaggi turistici: esercizi ricettivi attrezzati con strumenti per il tempo libero su aree recintate per la sosta e per il soggiorno di turisti
- Case e appartamenti per vacanze: immobili arredati in numero non inferiore a cinque per l'affitto ai turisti senza offerta di servizi centralizzati, con contratti non superiore ai tre mesi consecutivi
- Case per ferie: strutture ricettive gestite da enti pubblici, da associazioni e da enti religiosi operanti senza scopo di lucro nonché da enti o da aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e familiari
- Ostelli della gioventù: strutture per i giovani con la disponibilità di pernottamento e soggiorno a prezzi contenuti.
2. CLASSIFICAZIONE
- Esercizi ricettivi:
- assegnazione di un numero di stelle da 1 a 5
- la classificazione è attribuita dal Sindaco, sulla base di un parere vincolante dell'assessore provinciale al turismo. - Esercizi di somministrazione:
- 5 categorie (esclusi gli spacci interni e le mense aziendali)
- l'inserimento nelle categorie è deciso dal Sindaco, secondo i criteri fissati dal regolamento di esecuzione alla Legge Provinciale 14 dicembre 1988, n. 58.
Validità della classificazione:
modificabile in ogni momento, su richiesta o
d'ufficio.
3. NORME PER TUTTI GLI ESERCIZI
-
Nessun esercizio pubblico può essere condotto senza preventiva licenza e fornire prestazioni diverse da quelle dalla stessa autorizzate
-
Il rilascio delle licenze è delegato al Sindaco
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Il Presidente della Giunta Provinciale per esigenze di pubblica sicurezza può disporre la revoca dei provvedimenti adottati dal Sindaco
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Le licenze sono di norma rilasciate a tempo indeterminato
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Il Presidente della Giunta Provinciale per esigenze di pubblica sicurezza può disporre la revoca dei provvedimenti adottati dal Sindaco
-
Le licenze temporanee sono rilasciate solo in occasione di particolari evenienze locali quali mercati, fiere e feste, feste campestri e manifestazioni similari di regola a favore di associazioni locali con scopi di pubblica utilità.
La legge in materia di pubblici
esercizi:
- Legge Provinciale 14 dicembre 1988, n. 58
- Regolamento di esecuzione: Decreto del Presidente della Giunta
Provinciale 13 giugno 1989, n. 11.
4. LICENZA
-
È soggetta all'obbligo di licenza
l'attività in forma professionale di somministrazione di bevande, di somministrazione di pasti e bevande e ricettiva e di esercizio pubblico. -
Non è soggetta all'obbligo di licenza:
- la somministrazione di latte o latticini di produzione propria
- la somministrazione gratuita nel corso di fiere o manifestazioni propagandistiche
- la somministrazione di bevande analcooliche ai soci di circoli o di associazioni nell'ambito della sede sociale. -
Titolare della licenza:
- persona fisica
- persona giuridica - con preposto, qualora il rappresentante legale della società non abbia la qualificazione professionale. -
Requisiti per il rilascio di licenza:
- maggiore età - capacità d'agire (18 anni o emancipazione);
- affidabilità (requisiti morali);
- qualificazione professionale;
- disponibilità di locali adeguati (idoneità riguardo ad igiene, ordine e sicurezza pubblica, norme antincendio). -
Istruttoria della domanda:
il provvedimento del sindaco è notificato al richiedente entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. -
Motivi di diniego al rilascio:
cogenti discrezionali -
Ricorso:
il ricorso alla Giunta provinciale deve essere fatto entro 30 giorni;
qualora la Giunta provinciale non decidesse entro 90 giorni, il ricorso sarà da considerarsi accolto;
se vengono richieste ulteriori informazioni, il termine si protrae di 60 giorni;
contro la decisione della Giunta provinciale è ammesso ricorso alla sezione autonoma di Bolzano del Tribunale amministrativo regionale. -
Requisiti per l'abilitazione alla conduzione dei pubblici esercizi:
- obblighi scolastici assolti
- corso professionale
- esame
- specifiche attività settoriali per almeno due anni nel corso degli ultimi cinque anni. - Concessione edilizia:
- infrastrutture.
La licenza deve essere esposta, in modo ben visibile, all'interno dell'esercizio.
5. CONDUZIONE DELL'ESERCIZIO
-
Orario di apertura e chiusura:
- il Presidente della Giunta provinciale determina l'orario di apertura e chiusura
- il Sindaco può consentire deroghe all'orario generale
- l'esecizio deve essere tenuto aperto per almento 10 ore nell'ambito dell'orario generale per gli esercizi pubblici (attualmente dalle ore 06.00 alle ore 01.00)
- orari particolari di apertura, sotto le 10 ore giornaliere, devono essere sempre autorizzati dal sindaco. -
Protrazione dell'orario di chiusura:
- il Sindaco lo consente in occasione di speciali evenienze locali
- il Presidente della Giunta provinciale consente posticipazioni permanenti dell'orario di chiusura, sentito il Sindaco. -
Riposo settimanale:
- il Presidente della Provincia determina un numero minimo e massimo di giorni di riposo per settimana e può prevedere deroghe alla regola generale;
- il sindaco fissa i giorni di riposo settimanale e garantisce un servizio di somministrazione continuo e adeguato;
- da nessun giorno di riposo fino a due giorni di riposo settimanale, da tenersi anche separatamente tra loro come giorni interi o mezze giornate;
- il giorno di riposo deve essere esposto, unitamente all'orario di apertura e chiusura, in modo ben visibile, nell'area di entrata dell'esercizio. -
Eccezioni al riposo settimanale:
- per la somministrazione di pasti e bevande alla clientela alloggiata negli esercizi ricettivi;
- per la somministrazione di vitto dovuta in base ad obblighi contrattuali di durata almeno mensile;
- nella settimana precedente e successiva al Natale e alla Pasqua;
- in coincidenza con festività infrasettimanali;
- in caso di particolari esigenze stagionali o di evenienze locali, il sindaco può sospendere l'obbligo del giorno o dei giorni di riposo per un determinato periodo di tempo, anche solo a favore di taluni esercizi specifici. -
Chiusura temporanea:
- obbligo di comunicazione al Sindaco
- durata di chiusura superiore a 14 giorni, comunicazione con anticipo di almeno 7 giorni
- in caso di chiusura superiore ad un anno senza motivo od autorizzazione, decadenza della licenza
- sospensione dell'esercizio per una durata massima di 3 anni, per gravi motivi
- divieto di chiusura temporanea in caso di insufficiente approvvigionamento
- all'inizio dell'anno concordare piano di chiusura con le organizzazioni locali di categoria. -
Pubblicità dei prezzi:
- esporre o distribuire il listino
- in caso di esercizi ricettivi il listino va esposto all'entrata e nelle camere
- i prezzi sono comprensivi di ogni diritto di tassa
- comunicazione all'Assessorato provinciale del Turismo. -
Mantenimento della quiete pubblica:
non può essere negato l'accesso al locale dall'esercente. -
Inquinamento acustico:
nel caso in cui venga superato il livello di tollerabilità:
- anticipazione dell'orario di chiusura
- revoca licenza nei casi più gravi. -
Divieto di somministrazione di bevande alcooliche:
la somministrazione è vietata:
- ai minori di 16 anni
- agli affetti da malattia di mente
- a coloro che sono in stato di manifesta ubriachezza
- a coloro che disturbano la quiete nel locale. -
Controlli della polizia:
sono ammessi in ogni momento. -
Sospensione dell'attività dell'esercizio:
- in caso di carenze di igiene, il Sindaco può sospendere l'attività dell'esercizio, previa diffida alla rimozione rimasta senza effetto
- in caso di pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica la sospensione è ammessa per una durata non superiore a tre mesi o in alternativa l'anticipazione dell'orario di chiusura
- in caso di recidiva - revoca licenza. -
Cessazione dell'attività:
comunicazione entro 30 giorni.
Aggiornamento: 2.8.2012.