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Convivenza di fatto
La Legge 20 maggio 2016, n. 76, entrata in vigore il 5 giugno 2016, riconosce le convivenze di fatto, costituite da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
Oltre a questi requisiti, per accertare la convivenza stabile si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica da presentare con apposito modulo (vedasi in fondo alla pagina).
La dichiarazione di costituzione della convivenza puó essere presentata:
- in occasione della dichiarazione di residenza ai fini dell'iscrizione anagrafica con provenienza dall'estero o da altro Comune;
- in occasione della dichiarazione di residenza ai fini del cambio di indirizzo all'interno del Comune;
- successivamente alla costituzione della famiglia anagrafica;
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, redatto in forma scritta, con un atto pubblico o con una scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestino la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista entro i successivi 10 giorni trasmette copia del contratto al Comune di residenza per l'iscrizione all'anagrafe.
Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione e si risolve per:
- accordo delle parti o recesso unilaterale (con atto pubblico o scrittura privata con firma autenticata, come sopra)
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona (il contraente deve notificare all'altro e al professionista l'estratto di matrimonio o di unione civile)
- morte di uno dei contraenti (il superstite o gli eredi devono notificare al professionista di cui sopra l'estratto dell'atto di morte, affinché lo annoti a margine del contratto e lo notifichi all'anagrafe del Comune di residenza).
I conviventi di fatto hanno inoltre diritto reciproco
di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni
personali, in caso di malattia o di ricovero. Nei casi previsti
dalla legge ogni convicente può designare l'altro
quale suo rappresentante.
Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore
o amministratore di sostegno, qualora l'altro sia dichiarato
interdetto o
inabilitato.
In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice
stabilisce il diritto e la misura degli alimenti, per un
periodo proporzionale alla durata della convivenza, qualora il
convivente si trovi in stato di bisogno e non sia in grado di
provvedere al proprio mantenimento.
Dove rivolgersi |
Ufficio Servizi
Demografici |
---|---|
Orario |
lun - ven: ore 8.30-13.00 |
PEC (Posta Elettronica Certificata) | |
PEO (Posta Elettronica Ordinaria) | |
Tel. |
0471 997 128, ore 8.30-10.30 |
Allegati:
- Richiesta costituzione convivenza di fattoArt. 1, commi 36 ss. della Legge 20 maggio 2016, n. 76 (aggiornamento: agosto 2020) (File pdf, 109 Kilobyte)
- Convivenza di fatto
- De facto partnerships
- Union de fait