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Separazione e divorzio
Il
decreto legge n. 132/2014, convertito nella
legge n. 162/2014, ha introdotto nuove
modalità per la separazione consensuale dei coniugi, per il
divorzio congiunto e per la modifica delle condizioni di
separazione e di divorzio.
I coniugi o ex coniugi possono ricorrere a un:
- accordo mediante negoziazione assistita davanti all'avvocato (art. 6)
oppure
- accordo davanti all'Ufficiale di stato civile (art. 12)
Entrambe le modalità sono equiparate ai provvedimenti
giudiziali.
In seguito all'entrata in vigore della Legge n. 55 del 6 maggio
2015, i termini di separazione per pervenire al divorzio sono
ridotti a 6 mesi nel caso di separazione consensuale, ad un anno
nel caso di separazione giudiziale
L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11
dicembre 2014, la possibilità per i coniugi o ex coniugi di
comparire davanti all'Ufficiale di stato civile per
concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica
delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
Si può ricorrere a tale modalità semplificata
quando i coniugi richiedenti:
- non abbiano in comune figli minori o maggiorenni incapaci/portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti;
- a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. L'accordo può contenere pattuizioni aventi per oggetto l'assegno periodico (assegno di mantenimento e divorzile).
L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana o tedesca devono essere accompagnati da un interprete.
Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:
- iscrizione dell'atto di matrimonio civile (luogo in cui è stato celebrato)
- trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o altri riti religiosi o celebrato all'estero da due cittadini italiani o da un cittadino italiano e un cittadino straniero
- residenza di almeno uno dei coniugi
Note:
- Fase 1: appuntamento per firmare l'accordo davanti all'ufficiale di Stato civile presso ufficio Matrimoni - Via Vintler, 16 - I piano, stanza 1.05;
- Fase 2: appuntamento per firmare e confermare l'accordo (dopo almeno 30 giorni).
Costo: Nel giorno dell'accordo le parti dovranno esibire all'ufficio copia dell'avvenuto versamento del diritto fisso di cui all'art. 12, c. 6 della legge 162/2014, pari a € 16,00.
Il pagamento può essere effettuato:
- presso la Tesoreria del Comune di Bolzano Vicolo Gumer, 7 (piano terra)
- sul conto bancario IBAN:
- IT 28 A 05856 11613 080571315836
- sul C/C postale IBAN:
- IT 18 L 07601 11600 000000275396
Causale: diritto fisso art. 12 comma 6, legge 162/2014.
Responsabile |
Dott.ssa Manuela Buonfrate |
---|---|
Dove rivolgersi |
Ufficio Servizi Demografici -
Ufficio Matrimoni |
Orario |
lun - ven: ore 8.30-13.00 |
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Tel. |
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Fax | 0471 997137 |