Cos'è
- Su domanda di parte e con idonea documentazione si provvede all'attestazione della capacità edificatoria totale di una o più particelle.
- Qualora da tale attestazione derivasse l'esistenza di diritti edificatori sarà possibile disporne in base a quanto previsto dal Regolamento sulla Trattazione tavolare del diritto edificatorio di cui all'art. 2643, comma 1 n. 2-bis c.c., allegato alla Circolare n. 6/2016 dell'Ispettorato del Libro Fondiario.